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Art. 2799

Indivisibilità del pegno

Il pegno è indivisibile [Codice civile 1849, 2809] e garantisce il credito finché questo non è integralmente soddisfatto [Codice civile 2873], anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile [Codice civile 754, 1203, n. 3, 1232, 2784, 2793, 2926].

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