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Art. 2800

Condizioni della prelazione

Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo [Codice civile 1250], se non quando il pegno risulta da atto scritto [Codice civile 1350, n. 13, 2843] e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata [Codice civile 1264, 1265] con scrittura avente data certa [Codice civile 2704, 2725, 2784, 2787, 2791, 2917].

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