Art. 2797
Forme della vendita
Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita [Codice civile 1211, 2756, 2761] . L’intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno [Codice di procedura civile 502] .
Se entro cinque giorni dall’intimazione [Codice civile 2964] non è proposta opposizione, o se questa è rigettata, il creditore può far vendere la cosa al pubblico incanto [Codice di procedura civile 534] , o, se la cosa ha un prezzo di mercato [Codice civile 1474] , anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti [Codice civile 1515] . Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l’opposizione è determinato a norma dell’articolo 166 del codice di procedura civile.
Il giudice, sull’opposizione del costituente, può limitare la vendita a quella tra più cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito [Codice civile 2795].
Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse [Codice civile 2744].