Art. 2794
Restituzione della cosa
Colui che ha costituito il pegno non può esigerne la restituzione [Codice civile 374, n. 2], se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi [Codice civile 2788] e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno [Codice civile 1204, 1849, 2787, 2790; Codice di procedura civile 544].
Se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore ha soltanto il diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito.
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