x

x

Art. 2804

Assegnazione o vendita del credito dato in pegno

Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento [Codice civile 2798] il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito [Codice civile 2744, 2803, 2928; Codice di procedura civile 552, 553].

Se il credito non è ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall’articolo 2797 [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 237].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.