Art. 2804
Assegnazione o vendita del credito dato in pegno
Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento [Codice civile 2798] il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito [Codice civile 2744, 2803, 2928; Codice di procedura civile 552, 553].
Se il credito non è ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall’articolo 2797 [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 237].
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