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Art. 2805

Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno

Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore [Codice civile 1250, 1945, 2917].

Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non può opporre al creditore pignoratizio la compensazione verificatasi anteriormente [Codice civile 1246, n. 5, 1248; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 237].

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