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Art. 2806

Pegno di diritti diversi dai crediti

Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi [Codice civile 1350, 1351, 1392, 1399, 1403, 2725, 2784], fermo il disposto del terzo comma dell’articolo 2787.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

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