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Capo V – Degli effetti del contratto

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 1372

Efficacia del contratto

Il contratto ha forza di legge tra le parti [Codice civile 1374, 1415]. Non può essere sciolto che per mutuo consenso [Codice civile 1321] o per cause ammesse dalla legge [Codice civile 1453, 1671, 2227].

Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge [Codice civile 1239, 1300, 1301, 1411, 1445].

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Art. 1373

Recesso unilaterale

Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto [Codice civile 1341, 1453], tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione [Codice civile 1385, 1660, 1671, 1674, 1722, n. 4, 1985, 2224, 2227, 2237, 2558].

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente [Codice civile 1612, 1750, 1833, 1855, 1893, 1897, 1899, 1918, 2118, 2119, 2285, 2307, 2437, 2526, 2558], ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto [Codice civile 1453] quando la prestazione è eseguita [Codice civile 1386].

È salvo in ogni caso il patto contrario.

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Art. 1374

Integrazione del contratto

Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità [preleggi 8; Codice civile 1340, 1367, 2187].

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Art. 1375

Esecuzione di buona fede

Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede [Codice civile 1175, 1328, 1337, 1358, 1366, 1391, 1460].

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Art. 1376

Contratto con effetti reali

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata [Codice civile 1378], la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente [Codice civile 1427] manifestato [Codice civile 1465, 1470, 1472, 1476, n. 2, 1520, 1523, 1529, 1532, 2644, 2684].

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Art. 1377

Trasferimento di una massa di cose

Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose [Codice civile 1376], anche se omogenee, si applica la disposizione dell’articolo precedente, ancorché, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate [Codice civile 1537].

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Art. 1378

Trasferimento di cosa determinata solo nel genere

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere [Codice civile 1178, 1376, 1377], la proprietà si trasmette con l’individuazione fatta d’accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti [Codice civile 1465]. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l’individuazione avviene anche mediante la consegna [Codice civile 1510] al vettore [Codice civile 1678] o allo spedizioniere [Codice civile 1737].

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Art. 1379

Divieto di alienazione

Il divieto di alienare stabilito per contratto [Codice civile 1341] ha effetto solo tra le parti [Codice civile 965], e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo [Codice civile 2596] e se non risponde a un apprezzabile interesse [Codice civile 1174, 1255, 1384] di una delle parti [Codice civile 1260].

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Art. 1380

Conflitto tra più diritti personali di godimento

Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito [Codice civile 1155, 1265].

Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito quello che ha il titolo di data certa [Codice civile 2704] anteriore.

Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione [Codice civile 2643, 2644].

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Art. 1381

Promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo

Colui che ha promesso l’obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l’altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.

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Sezione II – Della clausola penale e della caparra

Art. 1382

Effetti della clausola penale

La clausola, con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento [Codice civile 1218, 1383], uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore [Codice civile 1223, 1224].

La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

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Art. 1383

Divieto di cumulo

Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale [Codice civile 1382], se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo.

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Art. 1384

Riduzione della penale

La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse [Codice civile 1174, 1255, 1256, 1322, 1379, 1411, 1421, 1457, 1464] che il creditore aveva all’adempimento [Codice civile 1181, 1526].

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Art. 1385

Caparra confirmatoria

Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta [Codice civile 1194].

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto [Codice civile 1373], ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra [Codice civile 1386].

Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto [Codice civile 1453], il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali [Codice civile 1223].

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Art. 1386

Caparra penitenziale

Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso [Codice civile 1373].

In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta [Codice civile 1385].

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