Art. 1377
Trasferimento di una massa di cose
Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose [Codice civile 1376], anche se omogenee, si applica la disposizione dell’articolo precedente, ancorché, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate [Codice civile 1537].
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