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Art. 1376

Contratto con effetti reali

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata [Codice civile 1378], la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente [Codice civile 1427] manifestato [Codice civile 1465, 1470, 1472, 1476, n. 2, 1520, 1523, 1529, 1532, 2644, 2684].

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