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Art. 1378

Trasferimento di cosa determinata solo nel genere

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere [Codice civile 1178, 1376, 1377], la proprietà si trasmette con l’individuazione fatta d’accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti [Codice civile 1465]. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l’individuazione avviene anche mediante la consegna [Codice civile 1510] al vettore [Codice civile 1678] o allo spedizioniere [Codice civile 1737].

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