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Art. 1379

Divieto di alienazione

Il divieto di alienare stabilito per contratto [Codice civile 1341] ha effetto solo tra le parti [Codice civile 965], e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo [Codice civile 2596] e se non risponde a un apprezzabile interesse [Codice civile 1174, 1255, 1384] di una delle parti [Codice civile 1260].

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