Art. 1380
Conflitto tra più diritti personali di godimento
Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito [Codice civile 1155, 1265].
Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito quello che ha il titolo di data certa [Codice civile 2704] anteriore.
Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione [Codice civile 2643, 2644].
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