x

x

Art. 1380

Conflitto tra più diritti personali di godimento

Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito [Codice civile 1155, 1265].

Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito quello che ha il titolo di data certa [Codice civile 2704] anteriore.

Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione [Codice civile 2643, 2644].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.