Art. 1384
Riduzione della penale
La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse [Codice civile 1174, 1255, 1256, 1322, 1379, 1411, 1421, 1457, 1464] che il creditore aveva all’adempimento [Codice civile 1181, 1526].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.