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Art. 1385

Caparra confirmatoria

Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta [Codice civile 1194].

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto [Codice civile 1373], ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra [Codice civile 1386].

Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto [Codice civile 1453], il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali [Codice civile 1223].

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