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Art. 1372

Efficacia del contratto

Il contratto ha forza di legge tra le parti [Codice civile 1374, 1415]. Non può essere sciolto che per mutuo consenso [Codice civile 1321] o per cause ammesse dalla legge [Codice civile 1453, 1671, 2227].

Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge [Codice civile 1239, 1300, 1301, 1411, 1445].

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