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Art. 1615

Gestione e godimento della cosa produttiva

Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l’affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa [Codice civile 1618, 1619] e dell’interesse della produzione [Codice civile 1620, 1623]. A lui spettano i frutti [Codice civile 820, 821] e le altre utilità della cosa.

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