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Art. 1614

Morte dell’inquilino

Nel caso di morte dell’inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione [Codice civile 1594], gli eredi possono recedere dal contratto [Codice civile 1373] entro tre mesi dalla morte.

Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi [Codice civile 1627].

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