Art. 1614
Morte dell’inquilino
Nel caso di morte dell’inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione [Codice civile 1594], gli eredi possono recedere dal contratto [Codice civile 1373] entro tre mesi dalla morte.
Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi [Codice civile 1627].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.