Art. 1613
Facoltà di recesso degli impiegati pubblici
Gli impiegati delle pubbliche amministrazioni possono, nonostante patto contrario, recedere dal contratto [Codice civile 1373] nel caso di trasferimento, purché questo non sia stato disposto su loro domanda.
Tale facoltà si esercita mediante disdetta motivata, e il recesso ha effetto dal secondo mese successivo a quello in corso alla data della disdetta [Codice di procedura civile 657].
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