Codici Codice civile Capo VI – Della locazione Art. 1654 Art. 1654 Inderogabilità Le disposizioni che precedono sono inderogabili. NOTA Questo articolo non è ancora commentato. Articolo precedente Articolo successivo Diritto / Fideiussioni omnibus: l’efficacia estensiva della declaratoria di nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. Diritto / Multa da euro 10.000 per i tabelloni turni con i motivi di assenza dei dipendenti Diritto / Obblighi e reati del medico nel Testo Unico sugli stupefacenti Pubbliredazionale Economia / L'ascesa delle risorse di potenza di calcolo dell'intelligenza artificiale: DLMining rimodella il nuovo paradigma di investimento anti-inflazione di Wall Street Società / “Scienza della felicità”? Un controcanto Diritto / Tra ius scriptum e diritto vivente: il caso degli infermieri baresi e l’esercizio abusivo della professione Diritto / L’indice di dipendenza degli anziani e le casse di previdenza Diritto / Riforma della legge sulle armi- Austria Diritto / Il nuovo art. 291-bis c.p.p.: tra garanzia difensiva e rischio di ineffettività delle misure cautelari Letteratura / Girolamo Trinchetti o il cuore della terra
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