Codici Codice civile Capo VI – Della locazione Art. 1654 Art. 1654 Inderogabilità Le disposizioni che precedono sono inderogabili. NOTA Questo articolo non è ancora commentato. Articolo precedente Articolo successivo Diritto / La “speciale tenuità” del lucro, del danno o del pericolo in materia di stupefacenti Diritto / La questione della rivalutazione delle pensioni ritorna in Corte Costituzionale Diritto / Dibattimento e sentenza Società / Prima delle relazioni disfunzionali Diritto / Le operazioni soggettivamente inesistenti: la struttura, le implicazioni fiscali e l’onere probatorio Diritto / La giurisdizione italiana in tema di corruzione internazionale, anche a fini 231 Cultura / Bambini per un giorno Diritto / Il Governo insiste per fare investire le casse di previdenza e i fondi pensione nel venture capital Diritto / Violenza – Prevenzione degli atti di violenza e divieti di accesso nonchè di avvicinamento Diritto / Indebita destinazione di denaro e cose mobili e abuso di ufficio: sussiste un rapporto di specialità ex art. 15 c.p.
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