Art. 2500
Contenuto, pubblicità ed efficacia dell’atto di trasformazione
La trasformazione [Codice civile 2437-2437-sexies] in società per azioni [Codice civile 2325], in accomandita per azioni [Codice civile 2452] o a responsabilità limitata [Codice civile 2462] deve risultare da atto pubblico [Codice civile 2328, 2504, 2699, 2725], contenente le indicazioni previste dalla legge per l’atto di costituzione del tipo adottato [Codice civile 2369, 2447].
L’atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato [Codice civile 2188, 2629; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 211] ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione.
La trasformazione ha effetto dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente.