x

x

Art. 1785-bis

Responsabilità per colpa dell’albergatore

L’albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.