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Capo XII – Del deposito

Sezione I – Del deposito in generale

Art. 1766

Nozione

Il deposito è il contratto col quale una parte [Codice civile 1772] riceve dall’altra una cosa mobile [Codice civile 812] con l’obbligo [Codice civile 1779, 1780] di custodirla e di restituirla in natura.

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Art. 1767

Presunzione di gratuità

Il deposito si presume gratuito [Codice civile 1768], salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti [Codice civile 1781, 1802].

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Art. 1768

Diligenza nella custodia

Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia [Codice civile 1176, 1800, 2051, 2148, 2167, 2790].

Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore [Codice civile 1710, 1767, 1770].

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Art. 1769

Responsabilità del depositario incapace

Il depositario incapace è responsabile della conservazione della cosa nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per fatti illeciti [Codice civile 2043, 2046, 2047]. In ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa finché questa si trova presso il depositario; altrimenti può pretendere il rimborso di ciò che sia stato rivolto a vantaggio di quest’ultimo [Codice civile 2039, 2041].

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Art. 1770

Modalità della custodia

Il depositario non può servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante [Codice civile 1782, 1804].

Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto [Codice civile 1768], dandone avviso al depositante appena è possibile.

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 Art. 1771

Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa

Il depositario [Codice civile 1776] deve restituire la cosa [Codice civile 1775, 1779] appena il depositante la richiede [Codice civile 1183, 1795, 1834], salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositario [Codice civile 1184].

Il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositante. Anche se non è stato convenuto un termine, il giudice può concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa [Codice civile 1246, n. 2].

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Art. 1772

Pluralità di depositanti e di depositari

Se più sono i depositanti [Codice civile 1766] di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria [Codice civile 1319].

La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più eredi, se la cosa non è divisibile [Codice civile 1316].

Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.

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Art. 1773

Terzo interessato nel deposito

Se la cosa è stata depositata anche nell’interesse di un terzo e questi ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione [Codice civile 1411, 1777, 1798], il depositario non può liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il consenso del terzo.

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Art. 1774

Luogo di restituzione e spese relative

Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita [Codice civile 1182].

Le spese per la restituzione sono a carico del depositante [Codice civile 1196, 1781].

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Art. 1775

Restituzione dei frutti

Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti [Codice civile 821, 1771].

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Art. 1776

Obblighi dell’erede del depositario

L’erede del depositario [Codice civile 1771], il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto [Codice civile 2041]. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell’alienante [Codice civile 1203, 1780, 2038].

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Art. 1777

Persona a cui deve essere restituita la cosa

Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla [Codice civile 1793], e non può esigere che il depositante provi di esserne proprietario [Codice civile 1773, 1778, 1779, 1836].

Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la controversia al depositante [Codice civile 1586], e può ottenere di essere estromesso dal giudizio [Codice di procedura civile 109] indicando la persona del medesimo. In questo caso egli può anche liberarsi dall’obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante.

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Art. 1778

Cosa proveniente da reato

Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota la persona alla quale è stata sottratta, deve denunziarle il deposito fatto presso di sé [Codice penale 712].

Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione [Codice civile 1777].

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Art. 1779

Cosa propria del depositario

Il depositario è liberato da ogni obbligazione, se risulta che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto [Codice civile 1253, 1766].

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Art. 1780

Perdita non imputabile della detenzione della cosa

Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall’obbligazione di restituire la cosa [Codice civile 1256], ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione.

Il depositante ha diritto di ricevere ciò che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest’ultimo [Codice civile 1259, 1776].

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Art. 1781

Diritti del depositario

Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa [Codice civile 1774, 1802, 1808], a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito [Codice civile 1767, 2761].

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Art. 1782

Deposito irregolare

Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità [Codice civile 1834].

In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo.

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Sezione II – Del deposito in albergo

 Art. 1783

Responsabilità per le cose portate in albergo

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio;

2) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell’albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio;

3) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell’albergo, sia fuori dell’albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata.

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Art. 1784

Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell’albergatore

La responsabilità dell’albergatore è illimitata:

1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;

2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare.

L’albergatore ha l’obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell’importanza e delle condizioni di gestione dell’albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L’albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

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Art. 1785

Limiti di responsabilità

L’albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:

1) al cliente, alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;

2) a forza maggiore;

3) alla natura della cosa.

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Art. 1785-bis

Responsabilità per colpa dell’albergatore

L’albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

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Art. 1785-ter

Obbligo di denuncia del danno

Fuori del caso previsto dall’articolo 1785-bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all’albergatore con ritardo ingiustificato.

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Art. 1785-quater

Nullità

Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell’albergatore.

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Art. 1785-quinquies

Limiti di applicazione

Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi.

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Art. 1786

Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili [Codice civile 1783].

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Sezione III – Del deposito nei magazzini generali

Art. 1787

Responsabilità dei magazzini generali

I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo [Codice civile 1695] o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell’imballaggio [Codice civile 1218].

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Art. 1788

Diritti del depositante

Il depositante ha diritto d’ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d’uso [Codice civile 1793].

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Art. 1789

Vendita delle cose depositate

I magazzini generali, previo avviso al depositante, possono procedere alla vendita delle merci, quando, al termine del contratto, le merci non sono ritirate o non è rinnovato il deposito, ovvero, trattandosi di deposito a tempo indeterminato, quando è decorso un anno dalla data del deposito, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento. Per la vendita si osservano le modalità stabilite dall’articolo 1515.

Il ricavato della vendita, dedotte le spese e quanto altro spetta ai magazzini generali, deve essere tenuto a disposizione degli aventi diritto.

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Art. 1790

Fede di deposito

I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate [Codice civile 1996].

La fede di deposito deve indicare:

1) il cognome e il nome o la ditta [Codice civile 2563] e il domicilio [Codice civile 43] del depositante;

2) il luogo del deposito;

3) la natura e la quantità delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle;

4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è stata assicurata.

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Art. 1791

Nota di pegno

Alla fede di deposito è unita la nota di pegno, sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste dall’articolo precedente.

La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.

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Art. 1792

Intestazione e circolazione dei titoli

La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata [Codice civile 1527, 2009].

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Art. 1793

Diritti del possessore

Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate [Codice civile 1777, 1996]; egli ha altresì diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in più partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo [Codice civile 2000].

Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose depositate [Codice civile 1997, 2784].

Il possessore della sola fede di deposito non ha diritto alla riconsegna delle cose depositate, se non osserva le condizioni indicate dall’articolo 1795; egli può valersi della facoltà concessa dall’articolo 1788.

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Art. 1794

Prima girata della nota di pegno

La prima girata [Codice civile 2009] della sola nota di pegno deve indicare l’ammontare del credito e degli interessi [Codice civile 1282] nonché la scadenza. La girata corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario.

La girata della nota di pegno che non indica l’ammontare del credito [Codice civile 2787] vincola, a favore del possessore di buona fede [Codice civile 1147], tutto il valore delle cose depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo possessore della fede di deposito, che abbia pagato una somma non dovuta, l’azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del possessore di mala fede della nota di pegno [Codice civile 2033].

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Art. 1795

Diritti del possessore della sola fede di deposito

Il possessore della sola fede di deposito può ritirare le cose depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite in pegno, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio [Codice civile 1771, 1793, 1849].

Sotto la responsabilità dei magazzini generali, quando si tratta di merci fungibili, il possessore della sola fede di deposito può ritirare anche parte delle merci, depositando presso i magazzini generali una somma proporzionale all’ammontare del debito garantito dalla nota di pegno e alla quantità delle merci ritirate.

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Art. 1796

Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto

Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, può far vendere le cose depositate in conformità dell’articolo 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza [Codice civile 1797].

Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno è surrogato nei diritti di questo [Codice civile 1203, n. 5], e può procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza [Codice civile 1515].

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Art. 1797

Azione nei confronti dei giranti

Il possessore della nota di pegno non può agire contro il girante, se prima non ha proceduto alla vendita del pegno [Codice civile 1796].

I termini per esercitare l’azione di regresso contro i giranti sono quelli stabiliti dalla legge cambiaria e decorrono dal giorno in cui è avvenuta la vendita delle cose depositate.

Il possessore della nota di pegno decade dall’azione di regresso contro i giranti, se alla scadenza non leva il protesto o se, entro quindici giorni dal protesto, non fa istanza per la vendita delle cose depositate.

Egli conserva tuttavia l’azione contro i giranti della fede di deposito e contro il debitore. Quest’azione si prescrive in tre anni [Codice civile 2934].

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