Art. 1793
Diritti del possessore
Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate [Codice civile 1777, 1996]; egli ha altresì diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in più partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo [Codice civile 2000].
Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose depositate [Codice civile 1997, 2784].
Il possessore della sola fede di deposito non ha diritto alla riconsegna delle cose depositate, se non osserva le condizioni indicate dall’articolo 1795; egli può valersi della facoltà concessa dall’articolo 1788.
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