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Art. 1794

Prima girata della nota di pegno

La prima girata [Codice civile 2009] della sola nota di pegno deve indicare l’ammontare del credito e degli interessi [Codice civile 1282] nonché la scadenza. La girata corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario.

La girata della nota di pegno che non indica l’ammontare del credito [Codice civile 2787] vincola, a favore del possessore di buona fede [Codice civile 1147], tutto il valore delle cose depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo possessore della fede di deposito, che abbia pagato una somma non dovuta, l’azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del possessore di mala fede della nota di pegno [Codice civile 2033].

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