Art. 1775
Restituzione dei frutti
Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti [Codice civile 821, 1771].
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Restituzione dei frutti
Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti [Codice civile 821, 1771].