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Art. 1776

Obblighi dell’erede del depositario

L’erede del depositario [Codice civile 1771], il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto [Codice civile 2041]. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell’alienante [Codice civile 1203, 1780, 2038].

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