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Art. 1777

Persona a cui deve essere restituita la cosa

Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla [Codice civile 1793], e non può esigere che il depositante provi di esserne proprietario [Codice civile 1773, 1778, 1779, 1836].

Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la controversia al depositante [Codice civile 1586], e può ottenere di essere estromesso dal giudizio [Codice di procedura civile 109] indicando la persona del medesimo. In questo caso egli può anche liberarsi dall’obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante.

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