Art. 1774

Luogo di restituzione e spese relative

Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita [Codice civile 1182].

Le spese per la restituzione sono a carico del depositante [Codice civile 1196, 1781].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.