Art. 1769
Responsabilità del depositario incapace
Il depositario incapace è responsabile della conservazione della cosa nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per fatti illeciti [Codice civile 2043, 2046, 2047]. In ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa finché questa si trova presso il depositario; altrimenti può pretendere il rimborso di ciò che sia stato rivolto a vantaggio di quest’ultimo [Codice civile 2039, 2041].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.