Art. 1770
Modalità della custodia
Il depositario non può servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante [Codice civile 1782, 1804].
Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto [Codice civile 1768], dandone avviso al depositante appena è possibile.
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