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Art. 1770

Modalità della custodia

Il depositario non può servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante [Codice civile 1782, 1804].

Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto [Codice civile 1768], dandone avviso al depositante appena è possibile.

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