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 Art. 1771

Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa

Il depositario [Codice civile 1776] deve restituire la cosa [Codice civile 1775, 1779] appena il depositante la richiede [Codice civile 1183, 1795, 1834], salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositario [Codice civile 1184].

Il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositante. Anche se non è stato convenuto un termine, il giudice può concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa [Codice civile 1246, n. 2].

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