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Art. 1772

Pluralità di depositanti e di depositari

Se più sono i depositanti [Codice civile 1766] di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria [Codice civile 1319].

La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più eredi, se la cosa non è divisibile [Codice civile 1316].

Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.

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