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Art. 1796

Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto

Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, può far vendere le cose depositate in conformità dell’articolo 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza [Codice civile 1797].

Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno è surrogato nei diritti di questo [Codice civile 1203, n. 5], e può procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza [Codice civile 1515].

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