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Art. 1790

Fede di deposito

I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate [Codice civile 1996].

La fede di deposito deve indicare:

1) il cognome e il nome o la ditta [Codice civile 2563] e il domicilio [Codice civile 43] del depositante;

2) il luogo del deposito;

3) la natura e la quantità delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle;

4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è stata assicurata.

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