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Art. 1781

Diritti del depositario

Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa [Codice civile 1774, 1802, 1808], a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito [Codice civile 1767, 2761].

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