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Capo XIV – Della risoluzione del contratto

Sezione I – Della risoluzione per inadempimento

Art. 1453

Risolubilità del contratto per inadempimento

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie [Codice civile 1218, 1372, 1492] le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento [Codice civile 1176, 1454] o la risoluzione del contratto [Codice civile 1455, 1618, 1877, 1878, 1976, 1986, 2159], salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno [Codice civile 648, 972, 1223, 1385, 1458, 1479, 1480, 1489, 1492, 1497, 1517, 1867, 1878, 2286, 2652, n. 1].

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento; ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione [Codice civile 1286, 1492].

Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione [Codice civile 972, n. 2, 1432, 1450].

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Art. 1454

Diffida ad adempiere

Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine [Codice civile 1399, 1453], con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risoluto [Codice civile 1455, 1458, 1482, 1662, 1901].

Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.

Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto [Codice civile 1333, 1456, 1457].

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Art. 1455

Importanza dell’inadempimento

Il contratto non si può risolvere [Codice civile 1453] se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra [Codice civile 1454, 1522, 1525, 1564, 1565, 1568, 1668, 1819, 1820, 1878, 1901, 2286].

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Art. 1456

Clausola risolutiva espressa

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite [Codice civile 973, 1458].

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva [Codice civile 1454, 1457, 1517].

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Art. 1457

Termine essenziale per una delle parti

Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell’interesse [Codice civile 1174, 1322, 1379, 1464] dell’altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l’esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all’altra parte entro tre giorni [Codice civile 1184, 1326].

In mancanza, il contratto s’intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione [Codice civile 1454, 1456, 1458, 1901].

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Art. 1458

Effetti della risoluzione

La risoluzione del contratto per inadempimento [Codice civile 1453, 1457] ha effetto retroattivo [Codice civile 1519] tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite [Codice civile 1360, 1373, 1454, 2126, 2332].

La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita [Codice civile 1456], non pregiudica i diritti acquistati dai terzi [Codice civile 1399, 1445, 1452, 1595], salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione [Codice civile 2652, n. 1].

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Art. 1459

Risoluzione nel contratto plurilaterale

Nei contratti indicati dall’articolo 1420 l’inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale [Codice civile 1446, 1466].

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Art. 1460

Eccezione d’inadempimento

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie [Codice civile 1218, 1219, 1453, 1517] o non offre di adempiere contemporaneamente la propria [Codice civile 1220], salvo che [Codice civile 1528] termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto [Codice civile 1481, 1482, 1565, 1901, 1924].

Tuttavia non può rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze [Codice civile 1455], il rifiuto è contrario alla buona fede [Codice civile 1175, 1337, 1358, 1366, 1375, 1391, 1565].

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Art. 1461

Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti

Ciascun contraente può sospendere l’esecuzione [Codice civile 1453] della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell’altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia [Codice civile 1179, 1186, 1822, 1877, 1956, 1959].

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Art. 1462

Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullità [Codice civile 1418, 1422], di annullabilità [Codice civile 1425] e di rescissione [Codice civile 1447, 1448] del contratto [Codice civile 1341].

Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se del caso, una cauzione.

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Sezione II – Dell’impossibilità sopravvenuta

 Art. 1463

Impossibilità totale

Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità [Codice civile 1256, 1557] della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito [Codice civile 2033].

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Art. 1464

Impossibilità parziale

Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile [Codice civile 1258], l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile [Codice civile 1174, 1255, 1256, 1322, 1384, 1411, 1457] all’adempimento parziale [Codice civile 1181, 1672, 2228].

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Art. 1465

Contratto con effetti traslativi o costitutivi

Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali [Codice civile 1376, 1470], il perimento della cosa per una causa non imputabile all’alienante non libera l’acquirente dall’obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata [Codice civile 1673, 2254].

La stessa disposizione si applica nel caso in cui l’effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine [Codice civile 2286].

Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere [Codice civile 1178], l’acquirente non è liberato dall’obbligo di eseguire la controprestazione, se l’alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata individuata [Codice civile 1378].

L’acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l’impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione [Codice civile 1360, 1523].

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Art. 1466

Impossibilità nel contratto plurilaterale

Nei contratti indicati dall’articolo 1420 l’impossibilità della prestazione [Codice civile 1256] di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale [Codice civile 1446, 1459].

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Sezione III – Dell’eccessiva onerosità

Art. 1467

Contratto con prestazioni corrispettive

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica [Codice civile 1360, 1373, 1458] ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’articolo 1458 [Codice civile 1879].

La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto.

La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto [Codice civile 1450, 1469, 1623, 1664].

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Art. 1468

Contratto con obbligazioni di una sola parte

Nell’ipotesi prevista dall’articolo precedente, se si tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa può chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità [Codice civile 1450, 1469, 1623, 1664].

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Art. 1469

Contratto aleatorio

Le norme degli articoli precedenti [Codice civile 1467] non si applicano ai contratti aleatori per loro natura [Codice civile 1879] o per volontà delle parti [Codice civile 1472].

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