x

x

Art. 1464

Impossibilità parziale

Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile [Codice civile 1258], l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile [Codice civile 1174, 1255, 1256, 1322, 1384, 1411, 1457] all’adempimento parziale [Codice civile 1181, 1672, 2228].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.