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Art. 1454

Diffida ad adempiere

Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine [Codice civile 1399, 1453], con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risoluto [Codice civile 1455, 1458, 1482, 1662, 1901].

Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.

Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto [Codice civile 1333, 1456, 1457].

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