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Art. 1461

Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti

Ciascun contraente può sospendere l’esecuzione [Codice civile 1453] della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell’altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia [Codice civile 1179, 1186, 1822, 1877, 1956, 1959].

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