Art. 1462
Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullità [Codice civile 1418, 1422], di annullabilità [Codice civile 1425] e di rescissione [Codice civile 1447, 1448] del contratto [Codice civile 1341].
Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se del caso, una cauzione.
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