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Art. 1460

Eccezione d’inadempimento

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie [Codice civile 1218, 1219, 1453, 1517] o non offre di adempiere contemporaneamente la propria [Codice civile 1220], salvo che [Codice civile 1528] termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto [Codice civile 1481, 1482, 1565, 1901, 1924].

Tuttavia non può rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze [Codice civile 1455], il rifiuto è contrario alla buona fede [Codice civile 1175, 1337, 1358, 1366, 1375, 1391, 1565].

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