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Art. 1467

Contratto con prestazioni corrispettive

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica [Codice civile 1360, 1373, 1458] ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’articolo 1458 [Codice civile 1879].

La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto.

La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto [Codice civile 1450, 1469, 1623, 1664].

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