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Art. 1466

Impossibilità nel contratto plurilaterale

Nei contratti indicati dall’articolo 1420 l’impossibilità della prestazione [Codice civile 1256] di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale [Codice civile 1446, 1459].

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