x

x

Art. 1458

Effetti della risoluzione

La risoluzione del contratto per inadempimento [Codice civile 1453, 1457] ha effetto retroattivo [Codice civile 1519] tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite [Codice civile 1360, 1373, 1454, 2126, 2332].

La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita [Codice civile 1456], non pregiudica i diritti acquistati dai terzi [Codice civile 1399, 1445, 1452, 1595], salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione [Codice civile 2652, n. 1].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.