x

x

Capo XVII – Dei contratti bancari

Sezione I – Dei depositi bancari

 Art. 1834

Depositi di danaro

Nei depositi di una somma di danaro presso una banca [Codice civile 1852, 2195, n. 4], questa ne acquista la proprietà [Codice civile 1782] ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, [Codice civile 1278], alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante [Codice civile 1183, 1771], con l’osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi [Codice civile 1283, 1782, 1852].

Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si è costituito il rapporto [Codice civile 1182, 1843].

Leggi il commento ->
Art. 1835

Libretto di deposito a risparmio

Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti e i prelevamenti si devono annotare sul libretto.

Le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca che appare addetto al servizio [Codice civile 2210], fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante [Codice civile 2702].

È nullo ogni patto contrario.

Leggi il commento ->
Art. 1836

Legittimazione del possessore

Se il libretto di deposito è pagabile al portatore, la banca che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore è liberata, anche se questi non è il depositante [Codice civile 1777, 1992, 2003].

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il libretto di deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Leggi il commento ->
Art. 1837

Libretti in favore di minori

[Il minore che ha compiuto diciotto anni [Codice civile 2] può validamente effettuare depositi a risparmio e fare prelevamenti sui medesimi, salvo l’opposizione del suo legale rappresentante [Codice civile 1834].

Il libretto di deposito a risparmio rilasciato al minore deve essere nominativo [Codice civile 2021].

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.]

Leggi il commento ->
Art. 1838

Deposito di titoli in amministrazione

La banca che assume il deposito di titoli in amministrazione deve custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l’attribuzione di premi o per il rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli. Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante.

Se per i titoli depositati si deve provvedere al versamento di decimi o si deve esercitare un diritto di opzione [Codice civile 2441], la banca deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e deve eseguirle, qualora abbia ricevuto i fondi all’uopo occorrenti. In mancanza d’istruzioni, i diritti di opzione devono essere venduti per conto del depositante a mezzo di un agente di cambio [Codice civile 1532].

Alla banca spetta un compenso nella misura stabilita dalla convenzione o dagli usi, nonché il rimborso delle spese necessarie da essa fatte [Codice civile 1848].

È nullo il patto col quale si esonera la banca dall’osservare, nell’amministrazione dei titoli, l’ordinaria diligenza [Codice civile 1176, 1229].

Leggi il commento ->

Sezione II – Del servizio bancario delle cassette di sicurezza

 Art. 1839

Cassette di sicurezza

Nel servizio delle cassette di sicurezza, la banca risponde verso l’utente per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, salvo il caso fortuito.

Leggi il commento ->
Art. 1840

Apertura della cassetta

Se la cassetta è intestata a più persone, l’apertura di essa è consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo diversa pattuizione [Codice civile 1292].

In caso di morte dell’intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non può consentire l’apertura della cassetta se non con l’accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria [Codice civile 1772].

Leggi il commento ->
Art. 1841

Apertura forzata della cassetta

Quando il contratto è scaduto, la banca, previa intimazione all’intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima, può chiedere al tribunale l’autorizzazione ad aprire la cassetta. L’intimazione può farsi anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L’apertura si esegue con l’assistenza di un notaio all’uopo designato e con le cautele che il tribunale ritiene opportune.

Il tribunale può dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e può ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto è dovuto alla banca per canoni e spese.

Leggi il commento ->

Sezione III – Dell’apertura di credito bancario

Art. 1842

Nozione

L’apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato [Codice civile 1845].

Leggi il commento ->
Art. 1843

Utilizzazione del credito

Se non è convenuto altrimenti, l’accreditato può utilizzare in più volte il credito, secondo le forme di uso, e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità [Codice civile 1852].

Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della banca dove è costituito il rapporto [Codice civile 1182, 1834].

Leggi il commento ->
Art. 1844

Garanzia

Se per l’apertura di credito è data una garanzia reale [Codice civile 1956, 1960] o personale [Codice civile 1936, 2784, 2808], questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l’accreditato cessa di essere debitore della banca [Codice civile 1938, 2852].

Se la garanzia diviene insufficiente [Codice civile 1186], la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante [Codice civile 1943]. Se l’accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere [Codice civile 1373] dal contratto [Codice civile 1850, 1877, 2743].

Leggi il commento ->
Art. 1845

Recesso dal contratto

Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine [Codice civile 1373], se non per giusta causa.

Il recesso sospende immediatamente [Codice civile 1334] l’utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.

Se l’apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.

Leggi il commento ->

Sezione IV – Dell’anticipazione bancaria

Art. 1846

Disponibilità delle cose date in pegno

Nell’anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci [Codice civile 2784], la banca non può disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate. Il patto contrario deve essere provato per iscritto [Codice civile 1350, n. 13, 1848, 1851, 2725, 2792].

Leggi il commento ->
Art. 1847

Assicurazione delle merci

La banca deve provvedere per conto del contraente all’assicurazione delle merci date in pegno [Codice civile 1891], se, per la natura, il valore o l’ubicazione di esse, l’assicurazione risponde alle cautele d’uso [Codice civile 2790].

Leggi il commento ->
Art. 1848

Spese di custodia

La banca, oltre al corrispettivo dovutole, ha diritto al rimborso delle spese occorse per la custodia delle merci e dei titoli [Codice civile 1838, 2790], salvo che ne abbia acquistato la disponibilità [Codice civile 1846, 1851].

Leggi il commento ->
Art. 1849

Ritiro dei titoli o delle merci

Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, può ritirare in parte i titoli o le merci dati in pegno [Codice civile 2799], previo rimborso proporzionale delle somme anticipate e delle altre somme spettanti alla banca secondo la disposizione dell’articolo precedente, salvo che il credito residuo risulti insufficientemente garantito [Codice civile 1850].

Leggi il commento ->
Art. 1850

Diminuzione della garanzia

Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto a quello che era al tempo del contratto, la banca può chiedere al debitore un supplemento di garanzia nei termini d’uso [Codice civile 1849], con la diffida che, in mancanza, si procederà alla vendita dei titoli o delle merci dati in pegno [Codice civile 1844, 1867, 1943, 2743]. Se il debitore non ottempera alla richiesta, la banca può procedere alla vendita a norma del secondo e quarto comma dell’articolo 2797.

La banca ha diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto col ricavato della vendita.

Leggi il commento ->
Art. 1851

Pegno irregolare a garanzia di anticipazione

Se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi di danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla banca la facoltà di disporre, la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l’ammontare dei crediti garantiti. L’eccedenza è determinata in relazione al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti [Codice civile 1846, 1848].

Leggi il commento ->

Sezione V – Delle operazioni bancarie in conto corrente

Art. 1852

Disposizione da parte del correntista

Qualora il deposito [Codice civile 1834], l’apertura di credito [Codice civile 1842] o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito [Codice civile 1823], salva l’osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.

Leggi il commento ->
Art. 1853

Compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti

Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti [Codice civile 1278], i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente [Codice civile 1241], salvo patto contrario [Codice civile 1246, nn. 2 e 4].

Leggi il commento ->
Art. 1854

Conto corrente intestato a più persone

Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido [Codice civile 1292] dei saldi del conto.

Leggi il commento ->
Art. 1855

Operazione a tempo indeterminato

Se l’operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto [Codice civile 1373], dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni [Codice civile 1833].

Leggi il commento ->
Art. 1856

Esecuzione d’incarichi

La banca risponde secondo le regole del mandato [Codice civile 1703] per l’esecuzione d’incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.

Se l’incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare dell’esecuzione un’altra banca o un suo corrispondente [Codice civile 1717].

Leggi il commento ->
Art. 1857

Norme applicabili

Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli articoli 1826, 1829 e 1832.

Leggi il commento ->

Sezione VI – Dello sconto bancario

Art. 1858

Nozione

Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso [Codice civile 1260, 1267].

Leggi il commento ->
Art. 1859

Sconto di cambiali

Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario [Codice civile 2009], la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della somma anticipata.

Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausole «senza accettazione».

Leggi il commento ->
Art. 1860

Sconto di tratte documentate

La banca che ha scontato tratte documentate ha sulla merce lo stesso privilegio del mandatario [Codice civile 2761] finché il titolo rappresentativo [Codice civile 1527, 1996] è in suo possesso [Codice civile 1530, 1721].

Leggi il commento ->