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Art. 1846

Disponibilità delle cose date in pegno

Nell’anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci [Codice civile 2784], la banca non può disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate. Il patto contrario deve essere provato per iscritto [Codice civile 1350, n. 13, 1848, 1851, 2725, 2792].

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