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Art. 1845

Recesso dal contratto

Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine [Codice civile 1373], se non per giusta causa.

Il recesso sospende immediatamente [Codice civile 1334] l’utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.

Se l’apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.

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