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Art. 1844

Garanzia

Se per l’apertura di credito è data una garanzia reale [Codice civile 1956, 1960] o personale [Codice civile 1936, 2784, 2808], questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l’accreditato cessa di essere debitore della banca [Codice civile 1938, 2852].

Se la garanzia diviene insufficiente [Codice civile 1186], la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante [Codice civile 1943]. Se l’accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere [Codice civile 1373] dal contratto [Codice civile 1850, 1877, 2743].

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