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Art. 1856

Esecuzione d’incarichi

La banca risponde secondo le regole del mandato [Codice civile 1703] per l’esecuzione d’incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.

Se l’incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare dell’esecuzione un’altra banca o un suo corrispondente [Codice civile 1717].

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